Art. 12.

                       Obblighi dei dottorandi

    1.  Gli  iscritti  hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i
corsi  di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'Istituto   universitario   di  studi  superiori  di  Pavia
garantisce,  nel  periodo  di  frequenza  del  corso di dottorato, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
    3.  Alla fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  la  ricerca svolta al collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
direttore   il   proseguimento   del   dottorato  di  ricerca  ovvero
l'esclusione.
    4.  Il  collegio  dei  docenti  puo'  autorizzare il dottorando a
compiere  missioni  in  Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma  di  ricerca  e/o  la presentazione di risultati a consessi
scientifici.