Art. 3.

Disposizioni    particolari   per   candidati   stranieri   residenti
all'estero:  ammissione  in  soprannumero,  senza borsa di studio, al
                                       corso di dottorato di ricerca.

    1.  I  candidati  stranieri residenti all'estero, che ne facciano
esplicita  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso,
possono  essere  ammessi  al corso di dottorato previa valutazione da
parte della commissione giudicatrice dei titoli presentati.
    2.  La  procedura di selezione e' disciplinata dalle disposizioni
previste dal successivo art. 7.
    3.   L'ammissione  al  corso  di  dottorato  avviene  secondo  le
disposizioni del successivo art. 8, comma 4.