Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      a) diploma  di  laurea  in:  scienze  dell'informazione  ovvero
statistica  ovvero  matematica  ovvero  fisica  ovvero ingegneria con
indirizzo    informatico   ovvero   economia   e   commercio   ovvero
giurisprudenza o diploma di laurea equipollenti per legge, conseguiti
presso  istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private legalmente riconosciute (da
intendersi  diploma  di  laurea  magistrale  (LM) in cui rientrano la
laurea  specialistica  e  la  laurea  conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento; sono escluse le lauree triennali).
    I  candidati  che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno  allegare  il  titolo  stesso  tradotto  e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta  equipollenza  del  proprio  titolo  di  studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione;
      b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea. Ai sensi del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli
Stati  membri dell'Unione Europea debbono possedere tutti i requisiti
richiesti   ai   cittadini   della  Repubblica,  ad  eccezione  della
cittadinanza  italiana,  godere  dei  diritti civili e politici nello
Stato   di   appartenenza  o  di  provenienza  ed  avere  un'adeguata
conoscenza della lingua italiana;
      c) eta' non inferiore agli anni 18;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per
la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) posizione  regolare in relazione agli obblighi di leva per i
nati entro l'anno 1985;
      g) non   essere  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato  decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1
comma,  lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) non  aver riportato una condanna penale che comporterebbe il
licenziamento da parte di questa Amministrazione.
    Ai  sensi  del  citato  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea debbono:
      1)  possedere  tutti  i  requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
      2)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  di cui al presente articolo debbono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    I    candidati    sono   ammessi   con   riserva   al   concorso.
L'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.