Art. 5.
                        Ammissione al corso.
    I   candidati   sono   ammessi   al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In  caso  di  utile  collocamento  anche in altre graduatorie, il
candidato  deve  optare  per un solo corso di dottorato. Tale opzione
deve  essere  esercitata  entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta della vincita.
    In   caso  di  rinuncia  dei  vincitori,  entro  sessanta  giorni
dall'inizio  dei  corsi,  subentrano  altri  candidati  collocati  in
posizione utile nella graduatoria.
    I  cittadini  stranieri  extracomunitari non titolari di borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  stesse  modalita'  dei
cittadini comunitari.
    I  cittadini  stranieri  extra-comunitari  titolari  di  borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 2.
    Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte
degli  interessati,  candidati  idonei  nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
    Sono   altresi'   ammessi  in  soprannumero,  fermo  restando  il
superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca
finanziate  dall'Unione  europea  o  da altra istituzione scientifica
europea o internazionale.