Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del   decreto-legge   21   aprile   1995,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   21  giugno  1995,  n.  236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazioni  del  commissario  sostituito.  Decorso tale
termine  e,  comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.