Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di corso del dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi, cosi' come comunicata da ciascun coordinatore, non si dara' luogo a scorrimento della graduatoria concorsuale. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.