Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata   a/r  con  cui  si  da'  comunicazione  dell'esito  del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
    Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di
corso  del  dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi,
cosi'  come  comunicata da ciascun coordinatore, non si dara' luogo a
scorrimento della graduatoria concorsuale.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.