Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, messe a concorso per il corso di dottorato di cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. In caso di parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al primo anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso. Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a Euro 7.746,85, riferito all'anno solare di maggiore erogazione delle medesime. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2007, e' pari al 18,40% di cui il 6,13% a carico del percettore della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame ed in possesso di una borsa di studio M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.