Art. 9.

                       Indennita' di mobilita'

    Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove non residenti
in  Italia,  alla  data  d'inizio  di  essi,  puo' essere corrisposta
un'indennita'   di   mobilita',   in  misura  non  superiore  al  50%
dell'importo  delle  borse  di studio, a condizione che alla relativa
copertura  finanziaria  provveda  il  Dipartimento presso il quale si
svolge  l'attivita'  formativa. Il suddetto Dipartimento provvedera',
in tale ipotesi, direttamente all'erogazione dell'indennita'.
    L'indennita'   di  mobilita',  ove  erogata,  non  concorre  alla
determinazione del limite di reddito di cui al comma 3 del precedente
art. 8.