Art. 9. Indennita' di mobilita' Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove non residenti in Italia, alla data d'inizio di essi, puo' essere corrisposta un'indennita' di mobilita', in misura non superiore al 50% dell'importo delle borse di studio, a condizione che alla relativa copertura finanziaria provveda il Dipartimento presso il quale si svolge l'attivita' formativa. Il suddetto Dipartimento provvedera', in tale ipotesi, direttamente all'erogazione dell'indennita'. L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla determinazione del limite di reddito di cui al comma 3 del precedente art. 8.