Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio, messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato  di  cui al precedente art. 1, nonche' quelle eventualmente
in  aggiunta  ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, vengono
assegnate  secondo  l'ordine  di  graduatoria concorsuale. In caso di
parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli
fini  del  conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione
della  situazione  economica,  determinata  ai  sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.
    E'  consentito  che  l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al
primo  anno  del  corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera
durata  del  corso  medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal
caso   la  borsa  e'  assegnata  al  candidato  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  purche'  cio'  non  comporti l'aumento del numero degli
iscritti  al  suddetto  corso  di  studi,  rispetto  ai posti messi a
concorso.
    Le  predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che  non  possiedono  un  reddito complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85,  riferito all'anno solare di maggiore erogazione delle
medesime.  Il  superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta   l'obbligo   di   restituire  le  mensilita'  eventualmente
percepite nell'anno accademico di riferimento.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
che,  per l'anno 2007, e' pari al 18,40% di cui il 6,13% a carico del
percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
mensili posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    I  candidati  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le  prove  d'esame  ed  in  possesso di una borsa di studio
M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.