Art. 10.
    I  corsi  di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre
anni.
    Il  titolo  di  dottore  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame  finale,  che  e'  subordinato  alla  presentazione di una
dissertazione  scritta  (tesi  di  dottorato)  che  dia  conto di una
ricerca   originale   dalla   quale  emergano  risultati  scientifici
rilevanti.
    L'esame  finale  puo'  essere  ripetuto  una  sola  volta  e tale
possibilita'   e'   estesa  agli  iscritti  ai  precedenti  corsi  di
dottorato.
    La  tesi  finale  puo'  essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Il  titolo  di dottore di ricerca verra' rilasciato alle seguenti
condizioni:
      ogni  dottorando  dovra'  avere effettuato la propria attivita'
sotto la supervisione e responsabilita' di due direttori di tesi;
      ogni  dottorando dovra' aver trascorso almeno un anno di studio
presso  piu'  centri di ricerca delle universita' coinvolte nel corso
di dottorato.
    La  valutazione  del  curriculum del candidato verra' effettuata,
laddove  possibile,  utilizzando  il  sistema  europeo  dei  crediti,
assegnando  un totale di 60 crediti all'anno, incluse le attivita' di
ricerca e la frequenza ai corsi.