Art. 10. I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre anni. Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale dalla quale emergano risultati scientifici rilevanti. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta e tale possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di dottorato. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Il titolo di dottore di ricerca verra' rilasciato alle seguenti condizioni: ogni dottorando dovra' avere effettuato la propria attivita' sotto la supervisione e responsabilita' di due direttori di tesi; ogni dottorando dovra' aver trascorso almeno un anno di studio presso piu' centri di ricerca delle universita' coinvolte nel corso di dottorato. La valutazione del curriculum del candidato verra' effettuata, laddove possibile, utilizzando il sistema europeo dei crediti, assegnando un totale di 60 crediti all'anno, incluse le attivita' di ricerca e la frequenza ai corsi.