Art. 11.
    La  commissione  giudicatrice  per  l'esame  finale necessario al
conseguimento  del titolo di dottore di ricerca e' formata e nominata
secondo  le  modalita'  previste  negli  accordi internazionali. Essa
comunque dovra' essere composta da quattro membri, piu' un supplente,
scelti   tra   professori   e   ricercatori  universitari  di  ruolo,
specificatamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti alle aree
scientifiche  cui  si  riferisce  il  corso. Almeno due membri devono
appartenere  ad  altre universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti.
La  commissione  puo'  essere  integrata  da  non piu' di due esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere.
    La commissione giudicatrice e' convocata dal rettore non oltre il
sessantesimo   giorno   successivo  alla  conclusione  del  corso  di
dottorato.
    Una  volta  costituita  entro  i termini indicati, la commissione
giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere  le  sue  valutazioni entro i
successivi due mesi.