Art. 11. La commissione giudicatrice per l'esame finale necessario al conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' formata e nominata secondo le modalita' previste negli accordi internazionali. Essa comunque dovra' essere composta da quattro membri, piu' un supplente, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. La commissione giudicatrice e' convocata dal rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato. Una volta costituita entro i termini indicati, la commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le sue valutazioni entro i successivi due mesi.