Art. 12. Al termine del terzo anno di corso i candidati presentano, entro il termine comunicato dal il competente ufficio dell'Universita', domanda di ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata del collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa valutazione redatta dal collegio stesso. Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre, in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la concessione di una proroga della durata massima di un anno. I candidati, entro 15 giorni dalla data di convocazione del colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata dalla valutazione del collegio dei docenti. Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli atti dell'Amministrazione.