Art. 3. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Le prove potranno essere svolte in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: italiano, tedesco e inglese. La conoscenza di almeno due lingue tra quelle sopra indicate e' requisito necessario per il superamento della prova orale. La commissione valutera' la conoscenza delle lingue straniere indicate dal candidato nella domanda di iscrizione al concorso e redigera' apposito giudizio scritto. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira' a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza delle lingue. Ai fini della determinazione del punteggio ognuno dei commissari attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso punteggio verra' richiesto per il superamento del colloquio. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili dell'Amministrazione stessa.