Art. 3.
    L'esame  di  ammissione  consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla  ricerca  scientifica.  Le  prove  potranno essere svolte in una
delle  seguenti  lingue,  a scelta del candidato: italiano, tedesco e
inglese. La conoscenza di almeno due lingue tra quelle sopra indicate
e'  requisito  necessario  per  il  superamento della prova orale. La
commissione  valutera'  la conoscenza delle lingue straniere indicate
dal  candidato  nella  domanda  di iscrizione al concorso e redigera'
apposito giudizio scritto.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire idoneo
documento di riconoscimento.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta  e  fino  a  30  punti  per  la prova orale comprensiva della
verifica  della conoscenza delle lingue. Ai fini della determinazione
del  punteggio  ognuno dei commissari attribuira' al candidato fino a
10 punti per prova.
    Sara'  ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova  scritta  un  punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio verra' richiesto per il superamento del colloquio.
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di  mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici non imputabili
dell'Amministrazione stessa.