Art. 7. I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi d'iscrizione, debbono contestualmente alla richiesta dichiarare sotto la propria personale responsabilita': 1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato; 2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato; 3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi il limite di Euro 20.000,00.