Art. 9.
    Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a   sostenere   delle   prove  che  accertino  la  loro  capacita'  a
intraprendere  l'attivita'  di  ricerca  e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
    Il  collegio  dei  docenti  stabilisce  il  punteggio  minimo per
l'ammissione all'anno successivo.
    Qualora  i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita',
anche  straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno
di dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle
prove da sostenere nel primo anno.