Art. 10. Riservatezza dei dati Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio gestione personale dell'A.O.U. per le finalita' di gestione del bando di selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unita' interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile dell'Ufficio gestione del personale dell'A.O.U. Napoli, 4 luglio 2006 Il direttore generale: Muto