Art. 5.

Dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di notorieta' e/o dichiarazioni
      sostitutive di certificazioni: modalita' di presentazione

    Ai  sensi  del  d.P.R.  n. 445/2000, il candidato ha facolta', in
sostituzione  della  presentazione  dei  documenti  in  originale, di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta',  che  devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte
unitamente a copia fotostatica di un documento d'identita' valido del
sottoscrittore.
    Il  candidato  potra'  presentare  le  dichiarazioni  di  cui  al
presente articolo ai sensi della normativa vigente.
    A  tal  fine si allega al presente bando apposito modulo allegato
B.
    La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto
delle modalita' previste comporta l'invalidita' dell'atto stesso.
    Tali   dichiarazioni   dovranno   essere   rese  con  dettagliata
specificazione,  avuto  riguardo  ai  vari  elementi  che  potrebbero
comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita
commissione, pena la non valutazione.
    Per  la  documentazione prodotta in fotocopia non autenticata, ai
sensi  dell'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, il candidato puo' presentare la copia semplice unitamente a
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' in cui ne attesti la
conformita' agli originali.
    Il  candidato qualora si sia avvalso della facolta' di cui sopra,
e'   tenuto   a   produrre   la   documentazione  relativa  a  quanto
autocertificato,   su  richiesta  dell'azienda.  Il  candidato  sara'
eliminato  dalla  graduatoria  finale qualora l'azienda non riscontri
l'esatta  corrispondenza  della  documentazione presentata rispetto a
quanto autocertificato.
    L'azienda non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni,  dipendente  da  inesatta  indicazione del recapito da
parte  dell'aspirante  o da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi   postali   o  telegrafici  non  imputabili  a  colpa  grave
dell'amministrazione stessa.
    Il  termine  fissato  per  la  presentazione  della domanda e dei
documenti  e' perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti e' priva di effetto.