Art. 8. Contratto di lavoro a tempo determinato Per le esigenze di cui all'art. 1, verra' stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, in base all'art. 6, comma 1, lettera c), del vigente contratto collettivo nazionale del comparto universita' e del decreto legislativo n. 368/2001, con i candidati vincitori delle graduatorie di merito di cui all'art. 7 del presente bando di selezione. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale di pari funzioni, mansioni ed anzianita', assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del rapporto a termine e secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del personale dell'universita' e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.