Art. 8.

               Contratto di lavoro a tempo determinato

    Per  le esigenze di cui all'art. 1, verra' stipulato un contratto
di  lavoro  a  tempo  determinato  della  durata  di un anno, in base
all'art. 6,  comma  1,  lettera  c), del vigente contratto collettivo
nazionale  del  comparto  universita'  e  del  decreto legislativo n.
368/2001,  con  i  candidati vincitori delle graduatorie di merito di
cui all'art. 7 del presente bando di selezione.
    Al   personale   assunto   a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto per il personale di pari
funzioni,  mansioni  ed  anzianita',  assunto  a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del rapporto a termine e secondo quanto
previsto  dal  C.C.N.L. del personale dell'universita' e dall'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.