Art. 7. Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite. A parita' di merito, prevale la situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001. Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a euro 7.746,85, con riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. In caso di superamento del reddito in corso d'anno, il beneficiario della borsa dovra' tempestivamente darne comunicazione all'amministrazione universitaria che provvedera' a chiedere la restituzione delle rate indebitamente percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 lordi, assoggettati ai contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa. In caso di permanenza dei requisiti prescritti, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito reddituale. Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero per motivi di studio inerenti al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati, nonche' certificati dalla sede estera di accoglienza. Eventuali sospensioni ingiustificate in corso d'anno comportano la restituzione di tutte le rate di borsa di studio indebitamente percepite nell'anno accademico di riferimento. Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della borsa di studio, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno pagare il contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato. L'ammontare annuo di tale contributo va calcolato secondo la seguente tabella, pertanto l'importo da pagare sara' di: euro 500,00, se il reddito non supera i limiti massimi, euro 750,00, se il reddito supera i limiti massimi. -------------------------------------------------------------------- Numero di componenti Soglia di equivalenza Limiti massimi nucleo familiare (Euro) -------------------------------------------------------------------- 1 1,00 16.432 2 1,57 25.798,24 3 2,04 33.521,28 4 2,46 40.422,72 5 2,85 46.831,20 6 3,2 52.582,40 7 3,55 58.333,60 Per ogni componente + 0,35 in piu' -------------------------------------------------------------------- La situazione economica del nucleo familiare deve essere autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando apposita modulistica. L'anno di riferimento per il calcolo del reddito e' l'anno solare precedente a quello della iscrizione, pertanto, per iscriversi all'A.A. 2006/2007 l'anno di riferimento e' il 2005. Il versamento dei contributi deve essere effettuato in due rate annue di pari importo sul conto corrente postale dell'Universita' n. 11267861, con le seguenti modalita': per coloro che, nell'a.a. 2006/2007, si iscrivono al primo anno: la prima rata all'atto dell'iscrizione; la seconda rata entro il 30 giugno 2007 senza mora, entro il 31 luglio 2007 con una mora di euro 50,00; per gli anni successivi al primo: la prima rata entro il 30 novembre senza mora, entro il 31 dicembre con una mora di euro 50,00; la seconda rata entro il 30 giugno senza mora, entro il 31 luglio con una mora di euro 50,00. Le ricevute di versamento vanno obbligatoriamente consegnate al Servizio dottorati entro il mese successivo alla scadenza. Verranno automaticamente ammessi all'anno successivo coloro che effettueranno i versamenti e consegneranno la relativa ricevuta entro i termini stabiliti sopra indicati. In caso di mancato pagamento e di mancata consegna della ricevuta di versamento, non sara' possibile procedere alle ammissioni agli anni successivi e/o agli esami finali e non saranno rilasciati certificati. Tutti i vincitori dei concorsi per essere iscritti ai rispettivi dottorati dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno di durata del corso, la tassa regionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, il cui importo e' di euro 61,97 annui da versare sul c.c. n 42008441, intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria. Ciascun iscritto dovra' provvedere annualmente al pagamento del contributo e della tassa regionale, secondo le modalita' e le scadenze sopra indicate, questo avviso ha valore ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione universitaria. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita' sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi previdenziali, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.