Art. 6. Valutazione dei titoli Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riservera' un punteggio complessivo non inferiore a 30/90. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, fino ad un massimo di punti 5 in relazione al punteggio conseguito; titoli di servizio, fino ad un massimo di punti 13 cosi' suddivisi: precedenti rapporti di lavoro o collaborazione con l'Universita' di Urbino «Carlo Bo», per lo svolgimento di attivita' riconducibili a quelle previste per il posto messo a concorso punti 5 ogni sei mesi o frazione superiore a tre mesi, fino ad un massimo di punti 10; altri rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 1 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, in relazione alle qualifiche rivestite e alle mansioni svolte, fino ad un massimo di punti 3; laurea con acquisizione di crediti nell'area archivistica, fino a un massimo di 10 punti; corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale relativi alle attivita' previste nel bando di concorso, con attestazione di superamento dell'esame finale, punti 1 a corso fino ad un massimo di punti 2.