Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  titoli scientifici, accademici e professionali la commissione
riservera' un punteggio complessivo non inferiore a 30/90.
    I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      titolo  di  studio richiesto per l'ammissione al concorso, fino
ad un massimo di punti 5 in relazione al punteggio conseguito;
      titoli  di  servizio,  fino  ad  un  massimo  di punti 13 cosi'
suddivisi:
        precedenti   rapporti   di   lavoro   o   collaborazione  con
l'Universita'  di  Urbino «Carlo Bo», per lo svolgimento di attivita'
riconducibili a quelle previste per il posto messo a concorso punti 5
ogni  sei mesi o frazione superiore a tre mesi, fino ad un massimo di
punti 10;
        altri  rapporti  di  lavoro presso pubbliche amministrazioni,
fino  ad  un massimo di punti 1 per ogni anno, o frazione superiore a
sei  mesi,  in  relazione  alle  qualifiche rivestite e alle mansioni
svolte, fino ad un massimo di punti 3;
      laurea con acquisizione di crediti nell'area archivistica, fino
a un massimo di 10 punti;
      corsi  di  perfezionamento  o  di  aggiornamento  professionale
relativi   alle   attivita'  previste  nel  bando  di  concorso,  con
attestazione  di  superamento dell'esame finale, punti 1 a corso fino
ad un massimo di punti 2.