Art. 8.

                        G r a d u a t o r i a

    I  candidati  saranno immessi in graduatoria in base al punteggio
conseguito  nella  valutazione  complessiva  che e' determinata dalla
somma  del  punteggio  ottenuto nella valutazione di titoli, la media
dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova teorico-pratica
e della votazione conseguita nella prova orale.
    In caso di pari merito i candidati saranno immessi in graduatoria
in  base  ai  titoli  di  preferenza  indicati  nella  domanda di cui
all'art. 4.
    La   graduatoria,   approvata  con  provvedimento  del  direttore
amministrativo,  sara'  affissa  all'albo  ufficiale dell'Universita'
degli  studi  di  Urbino  «Carlo  Bo» e resa disponibile sul sito web
dell'Ateneo.