Art. 8. G r a d u a t o r i a I candidati saranno immessi in graduatoria in base al punteggio conseguito nella valutazione complessiva che e' determinata dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione di titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova teorico-pratica e della votazione conseguita nella prova orale. In caso di pari merito i candidati saranno immessi in graduatoria in base ai titoli di preferenza indicati nella domanda di cui all'art. 4. La graduatoria, approvata con provvedimento del direttore amministrativo, sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo» e resa disponibile sul sito web dell'Ateneo.