Art. 4. Prove d'esame L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera secondo le indicazioni di cui al precedente art. 1. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi al/i settore/i scientifico-disciplinare/i di interesse del corso di dottorato di ricerca (o ai settori scientifico-diciplinari: in caso di dottorati interdisciplinari); in particolare, la prova scritta oggetto dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte tra una terna di temi proposti dalla Commissione giudicatrice. Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i calendari stabiliti nel suindicato art. 1. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita, indicata per ciascun corso di dottorato di ricerca, muniti di un valido documento di riconoscimento. L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera' a fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova. Lo svolgimento del colloquio e' pubblico. I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) patente nautica; e) libretto di pensione; f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; g) porto d'armi; h) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.