Art. 4.

                            Prove d'esame

    L'esame  di  ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in  una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare  la  buona  conoscenza  di una lingua straniera secondo le
indicazioni di cui al precedente art. 1.
    Le  prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
al/i  settore/i  scientifico-disciplinare/i di interesse del corso di
dottorato  di  ricerca (o ai settori scientifico-diciplinari: in caso
di  dottorati  interdisciplinari);  in  particolare, la prova scritta
oggetto  dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione
a   sorte   tra   una   terna  di  temi  proposti  dalla  Commissione
giudicatrice.
    Le  prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i
calendari stabiliti nel suindicato art. 1.
    Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli effetti,
pertanto,   i   concorrenti   ai   quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso,  nella  sede  d'esame,  nel  giorno  e nell'ora stabilita,
indicata  per  ciascun  corso  di  dottorato di ricerca, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
    L'assenza   del   candidato   nel  giorno,  luogo  ed  orario  di
svolgimento  di  una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.
    Nel  caso  di  variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
verranno  affissi  gli  esiti  della  prova  scritta, si procedera' a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova.
    Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
    I  candidati  sono  ammessi,  con  riserva  dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
    L'Amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato  del  rettore,  l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
    Per  sostenere  le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente di guida;
      d) patente nautica;
      e) libretto di pensione;
      f) patentino   di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici;
      g) porto d'armi;
      h) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro   o   di   altra  segnatura  equivalente,  rilasciate  da  una
amministrazione dello Stato.