Art. 5.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

    Le  commissioni  giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di  dottorato  di  ricerca,  nominate  con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 12  del  Regolamento  di Ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo
2002,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, saranno affisse
all'Albo di Ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo
art. 6  del  presente  bando,  e  saranno  consultabili  sul sito Web
dell'Ateneo: www.unina2.it pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
    Le  commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri  e  le  modalita'  di valutazione delle prove concorsuali, al
fine  di  assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa
dei  candidati,  secondo  i principi previsti in tema di modalita' di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla  fine  della  prova  orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione  giudicatrice,  e'
affisso  nel  luogo  e secondo il calendario indicato nell'art. 1 del
presente bando.
    Espletate   le  prove  concorsuali,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.