Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del  numero  di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    L'importo  annuo  della  borsa  di  studio, per l'anno accademico
2006/2007, e' pari a Euro 10.561,54. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma   26   e   seguenti,  della  legge  n. 335/1995,  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle  disposizioni  di  cui  all'art. 4  della  legge  n. 476/1984, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  viene  effettuata in rate
bimestrali  posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca   rese.  Ai  fini  della  fruizione  della  borsa  il  limite
reddituale  personale  complessivo  annuo  lordo  e'  fissato in Euro
12.911,42.  Detto  limite  va  riferito  all'anno  solare di maggiore
erogazione  della  borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono  redditi  di  origine  patrimoniale  nonche' emolumenti di
qualsiasi  altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli  aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
    Il  dottorando  e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia
al  corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi
in  cui  superi  il  limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei
casi  di  incompatibilita'  previsti  dalla  normativa  vigente e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  di  ricerca  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del  soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.