Art. 10. Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del voto del colloquio. Le commissioni esaminatrici formeranno la graduatoria di merito per ogni ufficio indicato nel precedente art. 1, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il comitato direttivo dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie di merito e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie di merito saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le graduatorie avranno validita' di due anni dalla data della sua pubblicazione. Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto avviso decorrera' il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Amministrazione per eventuali errori od omissioni e dalla medesima data decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per le eventuali impugnative.