Art. 10.

      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del voto
del colloquio.
    Le  commissioni  esaminatrici formeranno la graduatoria di merito
per  ogni  ufficio  indicato nel precedente art. 1, con l'indicazione
della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e tenendo
conto  delle  precedenze  e  delle  preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
    Il  comitato  direttivo dell'Istituto, con propria deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie  di  merito  e  dichiarera'  i vincitori sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Le  graduatorie di merito saranno affisse all'albo dell'Istituto.
Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Le graduatorie avranno validita' di due anni dalla data della sua
pubblicazione.
    Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto avviso
decorrera'  il  termine  di  quindici  giorni  per presentare reclamo
scritto all'Amministrazione per eventuali errori od omissioni e dalla
medesima  data  decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per
le eventuali impugnative.