Art. 5.

                      Commissioni esaminatrici

    Con  successiva determinazione del direttore generale, in armonia
con  quanto disposto dall'art. 35, lettera e) del decreto legislativo
30 marzo  2001, n. 165, saranno nominate le commissioni esaminatrici,
garantendo  il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste
dalla normativa vigente, che saranno cosi' formate: da un consigliere
di  Stato  o  da  un  magistrato  o professionista iscritto ad ordine
professionale  o  da  un  dirigente  generale  od  equiparato o da un
professore ordinario, con funzioni di presidente, e da due esperti di
provata  competenza  nelle  materie  oggetto  del concorso scelti tra
funzionari  della  pubblica  amministrazione,  docenti,  iscritti  ad
ordini professionali o esperti estranei alla medesima; le funzioni di
segretario  saranno  svolte  da  un funzionario appartenente all'area
funzionale amministrativa della pubblica amministrazione.