Art. 5. Commissioni esaminatrici Con successiva determinazione del direttore generale, in armonia con quanto disposto dall'art. 35, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, saranno nominate le commissioni esaminatrici, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, che saranno cosi' formate: da un consigliere di Stato o da un magistrato o professionista iscritto ad ordine professionale o da un dirigente generale od equiparato o da un professore ordinario, con funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, docenti, iscritti ad ordini professionali o esperti estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente all'area funzionale amministrativa della pubblica amministrazione.