Art. 7. Colloquio Per la valutazione del colloquio la commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo pari a 30. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 49/70. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente, sara' data comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Il colloquio consistera' essenzialmente nella discussione dei titoli presentati e si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.