Art. 7.

                              Colloquio

    Per  la  valutazione  del  colloquio  la commissione esaminatrice
disporra' di un punteggio massimo pari a 30.
    Saranno  ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 49/70.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso;  contestualmente,  sara'  data  comunicazione  del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  consistera'  essenzialmente  nella discussione dei
titoli  presentati  e  si  intendera'  superato se il candidato avra'
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.