Art. 12.
                            Esame finale
    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del  corso,  previo  superamento  dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
    La  tesi  finale  puo'  essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti della scuola.
    Per  comprovati  motivi che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il  Rettore,  su  proposta  motivata del
collegio  dei  docenti  della  scuola,  puo'  ammettere  il candidato
all'esame  finale  in  deroga ai termini fissati. La proroga, che non
puo'  essere concessa per piu' di una sola volta, puo' essere di tre,
sei,  nove  o dodici mesi. Il rettore, in caso di mancata attivazione
del  corso  e  su  conforme  parere  del  collegio  dei docenti, puo'
altresi' ammettere il candidato all'esame finale anche in altra sede.
    La  commissione  per  l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti della scuola, e sara' composta da tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati  nelle  discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
    La   predetta   commissione  puo'  essere  integrata  da  esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere   in   misura  non  superiore  a  due  per  ogni  indirizzo
eventualmente   costituito.  Possono  essere  costituite  commissioni
distinte per ciascun indirizzo. La commissione e' tenuta a concludere
i suoi lavori entro novanta giorni dal decreto rettorale di nomina.