Art. 13. Recupero titoli e pubblicazioni I candidati che abbiano presentato, quando richiesto, titoli e pubblicazioni, dovranno provvedere, a loro spese, al recupero degli stessi entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine l'Universita' di Torino disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.