Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso  di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti della scuola il quale valutera' se richiedere la
nomina  di un'unica commissione o commissioni distinte per indirizzo.
In  ogni caso la commissione sara' composta da tre membri effettivi e
tre  supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari
di  ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti  esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni pubbliche e private
di ricerca in misura non superiore a due per indirizzo.