Art. 6. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti della scuola il quale valutera' se richiedere la nomina di un'unica commissione o commissioni distinte per indirizzo. In ogni caso la commissione sara' composta da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni pubbliche e private di ricerca in misura non superiore a due per indirizzo.