Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti. Gli studenti trascorreranno almeno 6 mesi, e non piu' di 18 mesi, all'estero in un'Istituzione straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti, per circostanze eccezionali o per motivi scientifici, puo' autorizzare periodi di durata diversa, compatibilmente con i regolamenti accademici locali. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile e per infortuni per il medesimo periodo esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato. L'Universita' si riserva di richiedere una ulteriore copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo e' a carico dei dottorandi. Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito il collegio dei docenti. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del dottorando dal corso; in tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.