Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e   di  compiere  attivita'  continuativa  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' fissate dal Collegio dei docenti.
    Gli studenti trascorreranno almeno 6 mesi, e non piu' di 18 mesi,
all'estero  in  un'Istituzione  straniera,  previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
    Il Collegio dei docenti, per circostanze eccezionali o per motivi
scientifici,    puo'   autorizzare   periodi   di   durata   diversa,
compatibilmente con i regolamenti accademici locali.
    L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per  responsabilita'  civile  e per infortuni per il medesimo periodo
esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato.
    L'Universita'  si  riserva  di richiedere una ulteriore copertura
assicurativa  per  infortuni,  per  tutta la durata del corso, il cui
costo e' a carico dei dottorandi.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio, o interruzioni,
verranno  consentiti  ai  dottorandi  che si trovino nelle condizioni
previste  dalla  legge  n. 1204  del  30 dicembre  1971  e successive
modifiche  ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di
malattia grave e prolungata, sentito il collegio dei docenti.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di inadempimenti degli
obblighi,   il   collegio  dei  docenti  proporra'  l'esclusione  del
dottorando  dal  corso;  in  tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.