Art. 7.

                             Ammissione

    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per il corso di dottorato.
    Ai  primi  posizionatisi in graduatoria verra' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
    In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere  espressa entro otto giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso,   o,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine del la graduatoria.
    Nel  caso  in  cui  il  candidato  e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  titolari  di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997,
qualora  risultati idonei, sono ammessi in soprannumero e senza borsa
di  studio  al  corso  di  dottorato  di  ricerca,  anche se il corso
prosegue  oltre  il periodo di godimento dell'assegno, nel limite dei
posti indicati nel presente bando.
    I  cittadini  non  comunitari  residenti  all'estero  che abbiano
partecipato  al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati
idonei,  saranno  ammessi  in soprannumero e senza borsa di studio al
corso  di  dottorato  di  ricerca,  nel limite dei posti indicati nel
presente bando.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso
di  ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione  degli  importi corrisposti (ai sensi del secondo periodo
dell'art. 52, comma 57 legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
    I  dottorandi  ammessi  ad  un  dottorato  di ricerca che abbiano
fruito  in  precedenza,  anche  per  un  solo anno, di altre borse di
studio  per  dottorato  di  ricerca,  non possono fruirne una seconda
volta.
    Gli  iscritti  ad  una  Scuola  di Specializzazione ed ammessi al
dottorato  di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.