Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e   di  compiere  attivita'  continuativa  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito  delle  strutture,  anche  estere,  destinate a tal fine,
secondo le modalita' fissate dal Collegio dei docenti.
    Gli   studenti   trascorreranno  un  periodo  minimo  di  6  mesi
all'estero  presso  la sede straniera consorziata ovvero presso altra
istituzione  universitaria  straniera  anche  attraverso  accordi  di
mobilita'   stipulati   con  universita'  straniere  nell'ambito  del
Programma  Socrates  -  Az.  Erasmus.  Il  Collegio  dei docenti puo'
autorizzare o richiedere periodi di durata diversa, e comunque per un
periodo  non  superiore ai 18 mesi, compatibilmente con i regolamenti
accademici locali e quanto previsto all'art. 6 della Convenzione.
    L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per  responsabilita'  civile  e per infortuni per il medesimo periodo
esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato.
    L'Universita'  si  riserva  di richiedere una ulteriore copertura
assicurativa  per  infortuni,  per  tutta la durata del corso, il cui
costo e' a carico dei dottorandi.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio, o interruzioni,
verranno  consentiti  ai  dottorandi  che si trovino nelle condizioni
previste  dalla  legge  n. 1204  del  30 dicembre  1971  e successive
modifiche  ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di
malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei docenti.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di inadempimenti degli
obblighi,   il   Collegio  dei  docenti  proporra'  l'esclusione  del
dottorando  dal  corso;  in  tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.