Art. 2. Accesso 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limitazioni di eta', sesso e cittadinanza (cittadini italiani, comunitari e non comunitari), coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999; laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004; diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale); titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della laurea di durata triennale. 2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato. 3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana. 4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che da' diritto all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva»; i candidati saranno tenuti a presentare alla commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova. E' richiesta altresi' la conoscenza della lingua straniera inglese. 5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i cittadini non comunitari residenti all'estero, oltre che per i posti ordinari, per il numero dei posti riservati, come specificato all'art. 1 del presente bando. Qualora siano risultati idonei possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso. 6. Gli studenti che copriranno i posti presso l'Universita' consorziata «Szegedi Tudomanyegyetem», Szeged, Ungheria, saranno selezionati presso la medesima Universita' di Szeged, secondo quanto previsto dalla convenzione e secondo le modalita' in vigore presso la sede straniera. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati all'Universita' degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli studenti iscritti presso l'Universita' consorziata verseranno i contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca presso l'Universita' degli studi della Basilicata. L'Universita' puo' escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti richiesti.