Art. 2.
                               Accesso
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al precedente
art. 1,  senza  limitazioni  di eta', sesso e cittadinanza (cittadini
italiani,  comunitari  e  non  comunitari),  coloro  i quali siano in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      laurea   specialistica   conseguita   ai   sensi   del  decreto
ministeriale n. 509/1999;
      laurea  magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004;
      diploma   di   laurea   conseguito   ai  sensi  dei  precedenti
ordinamenti  didattici  (il  cui  corso  legale  abbia  durata almeno
quadriennale);
      titolo   accademico   conseguito   all'estero,  preventivamente
riconosciuto   dalle  autorita'  accademiche,  anche  nell'ambito  di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    Non  possono  presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso soltanto della laurea di durata triennale.
    2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non
sia  stato  gia'  dichiarato  equipollente  ad  una  laurea italiana,
dovranno  farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso.   Il   Collegio   dei  docenti  del  dottorato  di  ricerca
deliberera'   sull'equipollenza   del  titolo  accademico  conseguito
all'estero,  ai  soli  fini dell'ammissione al concorso del dottorato
prescelto.  In  questo caso i candidati dovranno allegare i documenti
utili  al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di  equipollenza  in  parola e precisamente: il titolo accademico, il
certificato  di  laurea  con  esami  e votazioni, la dichiarazione di
valore.  I  documenti  devono  essere  tradotti  e  legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese
al cui ordinamento appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato.
    3.  Le  medesime  disposizioni  riportate  al  precedente comma 2
valgono  per  i  cittadini  italiani in possesso di titolo accademico
conseguito all'estero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente
ad una laurea italiana.
    4.  I  candidati  che  alla  data  di scadenza non abbiano ancora
conseguito  il  titolo  accademico  che  da'  diritto all'ammissione,
dovranno  dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita',
che detto titolo sara' conseguito entro il giorno precedente a quello
previsto  per  la prima prova scritta di ammissione al corrispondente
dottorato  di ricerca. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva»;  i  candidati saranno tenuti a presentare alla commissione,
pena  la  decadenza,  il  relativo  certificato  di conseguimento del
titolo,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva di certificazione (ai
sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000), il
giorno dello svolgimento della prima prova.
    E'  richiesta  altresi'  la  conoscenza  della  lingua  straniera
inglese.
    5.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione   ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  i  cittadini  non
comunitari  residenti all'estero, oltre che per i posti ordinari, per
il  numero  dei  posti  riservati,  come  specificato  all'art. 1 del
presente bando. Qualora siano risultati idonei possono essere ammessi
in  soprannumero  senza borsa di studio e nel numero massimo indicato
per ciascun concorso.
    6.  Gli  studenti  che  copriranno  i  posti presso l'Universita'
consorziata  «Szegedi  Tudomanyegyetem»,  Szeged,  Ungheria,  saranno
selezionati  presso la medesima Universita' di Szeged, secondo quanto
previsto dalla convenzione e secondo le modalita' in vigore presso la
sede  straniera.  I  nominativi  dei  dottorandi  saranno  comunicati
all'Universita' degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del
dottorato.  Gli  studenti  iscritti  presso l'Universita' consorziata
verseranno  i  contributi,  ove  previsti,  presso  tali  sedi e sono
esonerati  dal  pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza
ai  corsi  di  dottorato  di ricerca presso l'Universita' degli studi
della Basilicata.
    L'Universita'   puo'   escludere,   in   qualsiasi  momento,  con
provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.