Art. 6.
                      Commissioni giudicatrici
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  a ciascun corso di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto   rettorale  e  costituite  da  tre  componenti,  scelti  tra
professori  e  ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte
del collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  di enti e strutture
pubbliche e private di ricerca.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di un massimo di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Espletate   le  prove  concorsuali,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito,  sulla  base  della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    Le   graduatorie   saranno  rese  pubbliche  mediante  affissione
all'Albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi della Basilicata e
pubblicazione  sul  sito  Internet  dell'Ufficio  ricerca e relazioni
internazionali - Settore dottorati http://www.unibas.it/dottorati
    Al  medesimo sito sara' inoltre pubblicato l'elenco degli ammessi
in soprannumero.
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.