Art. 6. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte del collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di un massimo di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi della Basilicata e pubblicazione sul sito Internet dell'Ufficio ricerca e relazioni internazionali - Settore dottorati http://www.unibas.it/dottorati Al medesimo sito sara' inoltre pubblicato l'elenco degli ammessi in soprannumero. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.