Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
    L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.562,00.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.   Il   pagamento   della  borsa  avviene  in  rate  bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
Coordinatore del corso.
    L'importo  della  borsa  di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo
non  puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di
dottorato e non inferiore a sei mesi.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.