Art. 9. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.562,00. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato per il periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di dottorato e non inferiore a sei mesi. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.