Art. 2 In caso di motivata rinuncia presentata dai Componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'art. 3, punto 12, del decreto del presidente della Repubblica n. 117 del 2000, concernenti i Componenti elettivi, nelle Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.