Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso pubblico e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  di  durata quinquennale di cui all'art. 1 della legge
11 dicembre  1969, n. 910, oppure diploma di Istituto magistrale o di
liceo  artistico,  con  frequenza con esito positivo di corso annuale
integrativo.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
      b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
      c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
      d) il godimento dei diritti civili e politici;
      e) il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non avere
procedimenti penali in corso;
      f) l'idoneita'    fisica    al    servizio    continuativo   ed
incondizionato all'impiego;
      g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
      h) il  non  essere  stato destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  i  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
      a)  possedere  tutti  i  requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
    I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva. Ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  modificato  dall'art. 3, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti di ammissione
puo'  essere  disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
Rettore.
    L'Universita'  degli  studi  del Molise garantisce parita' e pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.