Art. 9.

        Assunzione in servizio e presentazione dei documenti

    Una  volta  approvata  la graduatoria del concorso, si procedera'
all'assunzione  in  prova  del relativo vincitore e all'immissione in
servizio   mediante   contratto   di   lavoro   individuale  a  tempo
indeterminato, con orario a tempo pieno.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti  collettivi del comparto universita', dalle disposizioni di
legge.  Il  contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e'  disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
previsto  per  la  categoria  C,  posizione  economica C1, oltre agli
assegni  spettanti  a  norma  delle  vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
sara'  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore del concorso sara' invitato,
entro  il  termine di trenta giorni dalla data della stipulazione del
contratto  di  lavoro  individuale,  a produrre i seguenti documenti,
fatta  salva  la facolta' di avvalersi dell'autocertificazione di cui
all'allegato a) al presente bando:
      1) certificato di nascita;
      2)  certificato  comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;
      3)  certificato  di godimento dei diritti politici; i cittadini
di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea devono presentare
il  certificato  del  godimento  dei  diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza;
      4)  certificato  del  casellario  giudiziale ovvero certificato
equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il  candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al
certificato   anzidetto,   devono  presentare  anche  il  certificato
generale del casellario giudiziale italiano;
      5)   originale   del   titolo  di  studio  prescritto  o  copia
autenticata  di  esso ovvero il documento rilasciato dalla competente
autorita' scolastica in sostituzione dell'originale;
      6)  copia  integrale  dello  stato  di servizio militare (per i
sottufficiali  o  militari  di truppa) o certificato di esito di leva
rilasciato  dal  Comune  (per  gli  aspiranti  dichiarati riformati o
rivedibili).  Coloro  che  sono stati esonerati dal prestare servizio
militare  possono  esibire  dichiarazione  in tal senso del distretto
militare competente o copia del congedo illimitato;
      7)  certificato medico (non e' ammessa l'autocertificazione) in
data  recente  rilasciato  dalla  A.S.L.  o  da  un medico militare o
dall'ufficiale  sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita'  fisica  e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto  da qualche imperfezione, il certificato ne deve far menzione
e indicare se l'imperfezione stessa possa danneggiare l'attitudine al
servizio. Ai sensi dell'art. 22 della legge 5 aprile 1992, n. 104, il
candidato   che   e'   persona   handicappata   e'   esonerato  dalla
presentazione   della   sola   certificazione   di   sana  e  robusta
costituzione fisica;
      8) firma autenticata su fotografia recente;
      9)  dichiarazione, in data recente, attestante di non ricoprire
altri  posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici
o  di aziende private o, comunque, di non fruire di reddito di lavoro
subordinato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
n. 165/2001;  in  caso affermativo, il candidato dovra' dichiarare di
optare  per  il  nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le
eventuali  indicazioni  concernenti le cause di eventuale risoluzione
di  precedente  rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa.
    I  documenti  di  cui ai nn. 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere,
inoltre,  di  data  non anteriore a sei mesi rispetto alla data della
richiesta dell'Universita' degli studi del Molise.
    Gli appartenenti al personale statale di ruolo, devono presentare
nel  termine sopraindicato, i documenti di cui ai nn. 5), 6) e 8), la
dichiarazione  di  opzione,  copia  dello  stato  matricolare  e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  candidato  straniero e' cittadino devono essere conformi
alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e devono, altresi',
essere  legalizzati  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o consolari
italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Trascorsi   inutilmente   i  trenta  giorni,  e  fatta  salva  la
possibilita'  di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato  impedimento,  non  si  da'  luogo  alla  stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia'  instaurati
all'immediata    risoluzione   dei   medesimi.   Comporta,   inoltre,
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in  servizio  nel  termine stabilito, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento.
    Si  fa  presente,  che  le  dichiarazioni  mendaci  o  false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e,  nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Questa   Amministrazione   provvedera'  ad  effettuare  opportuni
controlli  sulla  veridicita' delle dichiarazioni rilasciate relative
alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.