Art. 8. Titoli I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I titoli, dei quali il candidato richiede la valutazione, possono essere allegati alla domanda stessa in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata d'insieme alla dichiarazione di conformita' all'originale oppure potra' essere prodotta per ogni titolo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, nella quale deve essere indicato ogni elemento utile contenuto nel documento. Per tali dichiarazioni i candidati potranno avvalersi degli allegati modelli a) e b). I titoli possono essere, inoltre, presentati a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Tale dichiarazione che attesta la conformita' all'originale, di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, puo' essere apposta in fondo alla copia stessa, d'insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verra' effettuata dalla commissione dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti ad ambedue le prove, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati. Ai predetti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titoli di servizio, massimo punti 5; b) titoli di studio, massimo punti 3; c) titoli vari, massimo punti 1,5; d) curriculum, massimo punti 0,5. Nell'ambito dei titoli di servizio, e' valutabile il servizio prestato presso l'Universita' degli studi del Molise purche' di durata non inferiore a sei mesi continuativi. Il servizio prestato a tempo parziale sara' valutato in misura proporzionale. I punteggi saranno attribuiti ragguagliando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. Non sono valutabili i servizi prestati in aree di attivita' diverse dal posto messo a concorso. Il servizio viene valutato fino alla scadenza del bando ovvero di rilascio del certificato se anteriore alla data predetta. La valutazione dei titoli vari riguarda gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, piu' precisamente: pubblicazioni (solo se attinenti a materie la cui disciplina e' oggetto della prova d'esame); incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche; libere professioni; corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione. Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda di concorso e possono essere prodotte in originale, in copia autenticata oppure in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il curriculum, per essere valutato, deve essere datato e sottoscritto dal candidato. La valutazione del curriculum e' effettuata sugli eventi che non siano stati precedentemente considerati o lo siano stati solo parzialmente nelle altre categorie di titoli. In caso di insignificanza del curriculum professionale, la commissione ne da' atto e non attribuisce nessun punteggio. Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda l'elenco dei titoli presentati. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con le modalita' previste dal presente articolo. Non e' consentito il riferimento a documenti gia' presentati all'Universita' degli studi del Molise. Al termine della procedura concorsuale, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo ufficiale dell'Universita', questa amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti dovranno essere ritirati presso il settore personale tecnico-amministrativo dall'interessato o da un suo delegato entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli non saranno piu' restituiti.