Art. 10.
    Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia  o  decadenza  dei  vincitori,  potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei secondo 1'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del  Direttore  del  Dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza dei vincitori, comunque non oltre i
6 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie.