Art. 15. L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il Direttore del Dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato 1'attivita' presso la sede stabilita. La spesa di Euro 39.600,00 gravera' sull'impegno n. 4019 del 31 dicembre 2005 capitolo 2.1.1.701 esercizio finanziario 2005, d'importo complessivo di Euro 435.200,00. Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unita' funzionali I, II e III per gli adempimenti di competenza, al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002. Roma, 24 luglio 2006 Il direttore generale: Sacerdote