Art. 10. Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei secondo 1'ordine della graduatoria, per il restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su proposta del Direttore del Dipartimento interessato, entro trenta giorni dalla rinuncia o decadenza dei vincitori, comunque non oltre i sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie.