Art. 11. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL, all'attivita' di ricerca in programma. Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dell'Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico, 1'assegnatario che: a) dopo aver inizito a collaborare per 1'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze; b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando; c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca. In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il periodo di attivita' effettivamente svolto. Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo. Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo del godimento della stessa.