Art. 8. Obblighi dei dottorandi Gli studenti dovranno seguire tutte le attivita' previste per ottenere il titolo di PhD e il titolo di dottore di ricerca, inclusa la pubblicazione o la presentazione per la pubblicazione di un articolo contenente i risultati della tesi. Agli studenti e' chiesto di frequentare e prendere parte a tutte le maggiori attivita' culturali attivate incluse quelle di partecipare alle riunioni del journal club, seminari e conferenze e di seguire i corsi organizzati. L'office of graduate studies/Comitato del collegio dei docenti fara' particolare attenzione nell'osservare che gli studenti acquisiscano rapidamente la competenza richiesta per essere attivamente coinvolti nelle attivita' culturali previste (preparare il journal club, porre domande ai seminari, discutere individualmente con gli ospiti). Alla fine dei primi diciotto mesi del lavoro di ricerca (periodo di prova), lo studente sostiene un esame costituito da una prova orale in inglese e da una relazione scritta approvata sia dal supervisore interno che dal supervisore esterno. L'office/Comitato del collegio in tale sede verifica i progressi e gli sviluppi futuri ed esprime un giudizio di idoneita' in merito alla prosecuzione del corso. L'esito dell'esame e' sottoposto alla Open University e all'Universita' «Vita-Salute San Raffaele». Nel corso del secondo e terzo anno, gli studenti possono trascorrere un periodo massimo di sei mesi nei laboratori del supervisore esterno in Gran Bretagna. Alla fine di questo periodo lo studente deve sottoporre all'office/Comitato del collegio un rapporto scritto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. Al completamento del programma del terzo anno, l'office/Comitato del collegio con l'aiuto dei supervisori decide in merito al tempo necessario per la presentazione della tesi. Qualora l'office/Comitato del collegio decidesse che il lavoro di tesi dovra' protrarsi oltre il periodo previsto sara' responsabilita' del supervisore interno e del laboratorio ospitante coprire le spese dello studente per il periodo supplementare. Il periodo supplementare non potra' avere durata superiore ad un anno.