Art. 5. Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. La prova scritta ed il colloquio si intendono superati solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la commissione compila un verbale contenente la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, e lo trasmette al magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.