Art. 11. Borse di studio Le borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. L'importo annuale della borsa di studio, di Euro 10.561,54, determinato con decreto ministeriale 11 settembre 1998, e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata (attualmente pari al 18,20%, di cui 1/3 a carico del percettore della borsa di studio). Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di studio e' di Euro 12.911,42 annui lordi. Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo' essere cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca. Essa e' incompatibile con l'assegno di ricerca. In caso di sopravvenuta incompatibilita' o di interruzione del corso durante l'anno di frequenza, l'importo della borsa di studio relativo al periodo per il quale la stessa e' stata percepita, deve essere restituito; la restituzione si riferisce all'anno in cui la borsa e' stata percepita. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'Imposta sui redditi) e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie). L'attribuzione delle borse di studio, finanziate/cofinanziate tramite convenzione o progetti di ricerca approvati prima dell'emanazione del bando di concorso, e' subordinata all'effettiva stipula della convenzione/progetto con il soggetto erogante, pubblico o privato, anche estero, e al trasferimento all'Ateneo dei fondi destinati al finanziamento delle borse di studio. In caso di mancata stipulazione e trasferimento dei fondi le conseguenti determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto senza borsa, copertura del posto con altri fondi, anticipazione di cassa) sono rimesse agli Organi di governo dell'Ateneo.