Art. 3. Procedura alternativa per i cittadini extracomunitari Per i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa alle partecipazione alle prove indicate all'articolo 1, l'ammissione in soprannumero al corso di dottorato - nella misura del cinquanta per cento dei posti messi a concorso per ciascun corso - tramite valutazione dei titoli e il sostenimento di un eventuale colloquio. Assieme alla domanda di ammissione (All. 2) devono allegare: la laurea posseduta, tradotta e legalizzata secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 3. la documentazione che attesti le proprie fonti di sostentamento per l'intera durata del corso. Il Collegio dei docenti puo' respingere la domanda o accoglierla.