Art. 3.

        Procedura alternativa per i cittadini extracomunitari

    Per  i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa alle
partecipazione  alle  prove  indicate all'articolo 1, l'ammissione in
soprannumero  al  corso di dottorato - nella misura del cinquanta per
cento  dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascun  corso  - tramite
valutazione dei titoli e il sostenimento di un eventuale colloquio.
    Assieme alla domanda di ammissione (All. 2) devono allegare:
      la   laurea   posseduta,  tradotta  e  legalizzata  secondo  le
modalita' di cui al precedente art. 2, comma 3.
      la documentazione che attesti le proprie fonti di sostentamento
per l'intera durata del corso.
    Il Collegio dei docenti puo' respingere la domanda o accoglierla.