Art. 4.

                   Titolari di assegni di ricerca

    Il  titolare  di  assegno di ricerca puo' frequentare il corso di
dottorato  di  ricerca,  ai sensi dell'art. 51, co, 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449.
    E'  tenuto  ad  indicare  nella  domanda di ammissione la propria
qualita'  di  assegnista,  a  specificare  la  durata dell'assegno di
ricerca e la relativa data di scadenza.
    Il   conferimento   dell'assegno   di  ricerca,  successivo  alla
presentazione  della  domanda  ma  antecedente  all'espletamento  del
concorso,  deve  essere  ugualmente  comunicato  all'Ufficio  offerta
formativa.
    Gli  assegnisti  di ricerca, ammessi in soprannumero, sono tenuti
al versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.