Art. 4. Titolari di assegni di ricerca Il titolare di assegno di ricerca puo' frequentare il corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 51, co, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449. E' tenuto ad indicare nella domanda di ammissione la propria qualita' di assegnista, a specificare la durata dell'assegno di ricerca e la relativa data di scadenza. Il conferimento dell'assegno di ricerca, successivo alla presentazione della domanda ma antecedente all'espletamento del concorso, deve essere ugualmente comunicato all'Ufficio offerta formativa. Gli assegnisti di ricerca, ammessi in soprannumero, sono tenuti al versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.