Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato di ricerca e di quelli disponibili in soprannumero per assegnisti di ricerca e candidati extracomunitari. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa Universita' e di altri Atenei, il/la candidato/a dovra' esercitare l'opzione e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato. Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo' essere ammesso a frequentare un secondo corso di dottorato senza borsa di studio.