Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  sono  ammessi  secondo l'ordine di graduatoria fino
alla  concorrenza  del  numero dei posti messi a concorso per ciascun
corso di dottorato di ricerca e di quelli disponibili in soprannumero
per assegnisti di ricerca e candidati extracomunitari.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
Universita'  e  di  altri Atenei, il/la candidato/a dovra' esercitare
l'opzione  e  presentare  domanda  di ammissione per un solo corso di
dottorato.
    Chi  e'  gia'  in  possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere  ammesso  a  frequentare  un  secondo corso di dottorato senza
borsa di studio.